Art. 6. 1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituito dal seguente: "Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 336, 338, 353, 378, 379, 416, 416-bis, 424, 435, 513-bis, 575, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640- bis in relazione all'articolo 640, 648-bis, 648- ter del codice penale sono aumentate da un terzo alla meta' e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono raddoppiate se il fatto e' commesso da persona sottoposta ad una misura di prevenzione.".