Art. 6. 
  1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 31  maggio  1965,  n.
575, e' sostituito dal seguente: 
  "Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 336,  338,
353, 378, 379, 416, 416-bis, 424, 435, 513-bis, 575, 605,  610,  611,
612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638,  640-  bis  in
relazione all'articolo 640, 648-bis, 648- ter del codice penale  sono
aumentate  da  un  terzo  alla  meta'  e  quelle  stabilite  per   le
contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698,
699 del codice penale sono raddoppiate se il  fatto  e'  commesso  da
persona sottoposta ad una misura di prevenzione.".