Art. 3.
  1. L'indulto non si applica alle pene:
    a)  per  i  delitti  previsti  dai  seguenti  articoli del codice
penale:
    1) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
    2) 416- bis (associazione di tipo mafioso);
    3) 422 (strage);
    4)  630,  commi  primo,  secondo  e terzo (sequestro di persona a
scopo di estorsione);
    5)  648-  bis  (riciclaggio),  limitatamente  all'ipotesi  che la
sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilita'  provenienti  dal
delitto  di  sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti
concernenti la produzione o il traffico di  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope;
    b)  per  i  delitti previsti dai seguenti articoli della legge 22
dicembre 1975,  n.  685,  recante  disciplina  degli  stupefacenti  e
sostanze  psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, nel testo in vigore precedentemente  alle
modifiche di cui alla legge 26 giugno 1990, n. 162:
    1)  71,  commi  primo,  secondo e terzo (attivita' illecite), ove
applicate le circostanze aggravanti specifiche di cui all'art. 74;
    2) 75 (associazione per delinquere).
 
           Nota all'art. 3:
             - L'art. 74 della legge n. 685/1975, nel testo in vigore
          precedentemente alla sostituzione  da  parte  dell'art.  18
          della legge n. 162/1990, era il seguente:
             "Art. 74 (Aggravanti specifiche). - Le pene previste per
          i delitti di cui all'art.  71  della  presente  legge  sono
          aumentate da un terzo alla meta':
              1)   nei   casi  in  cui  le  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope sono consegnate  a  persona  di  eta'  minore  o
          comunque  destinate  a  persona  di eta' minore per uso non
          terapeutico;
              2)  se  il  fatto e' commesso da tre o piu' persone, in
          concorso tra loro  o  se  il  colpevole  fa  parte  di  una
          associazione per delinquere;
              3)  nei casi previsti dai numeri 2, 3 e 4 dell'art. 112
          del codice penale;
              4)  per  chi  ha  indotto  a  commettere  il reato, o a
          cooperare  nella  commissione  del  reato,  persona  dedita
          all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
              5)  se  il  fatto e' stato commesso da persona armata o
          travisata.
             Se  il  fatto  riguarda  quantita'  ingenti  di sostanze
          stupefacenti o psicotrope  le  pene  sono  aumentate  dalla
          meta' a due terzi.
             Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per
          commettere il delitto o per conseguirne per se' o per altri
          il profitto, il prezzo o l'impunita', ha fatto uso di armi.
             Si  applica  la disposizione dell'ultimo comma dell'art.
          112 del codice penale.
             Le aggravanti previste nel presente articolo, eccettuata
          quella indicata nel secondo comma, si  applicano  anche  al
          delitto previsto dall'art. 72".