Art. 3. 1. L'indulto non si applica alle pene: a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: 1) 285 (devastazione, saccheggio e strage); 2) 416- bis (associazione di tipo mafioso); 3) 422 (strage); 4) 630, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di estorsione); 5) 648- bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilita' provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope; b) per i delitti previsti dai seguenti articoli della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, nel testo in vigore precedentemente alle modifiche di cui alla legge 26 giugno 1990, n. 162: 1) 71, commi primo, secondo e terzo (attivita' illecite), ove applicate le circostanze aggravanti specifiche di cui all'art. 74; 2) 75 (associazione per delinquere).
Nota all'art. 3: - L'art. 74 della legge n. 685/1975, nel testo in vigore precedentemente alla sostituzione da parte dell'art. 18 della legge n. 162/1990, era il seguente: "Art. 74 (Aggravanti specifiche). - Le pene previste per i delitti di cui all'art. 71 della presente legge sono aumentate da un terzo alla meta': 1) nei casi in cui le sostanze stupefacenti o psicotrope sono consegnate a persona di eta' minore o comunque destinate a persona di eta' minore per uso non terapeutico; 2) se il fatto e' commesso da tre o piu' persone, in concorso tra loro o se il colpevole fa parte di una associazione per delinquere; 3) nei casi previsti dai numeri 2, 3 e 4 dell'art. 112 del codice penale; 4) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope; 5) se il fatto e' stato commesso da persona armata o travisata. Se il fatto riguarda quantita' ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope le pene sono aumentate dalla meta' a due terzi. Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per se' o per altri il profitto, il prezzo o l'impunita', ha fatto uso di armi. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 112 del codice penale. Le aggravanti previste nel presente articolo, eccettuata quella indicata nel secondo comma, si applicano anche al delitto previsto dall'art. 72".