IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;
  Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;
  Visto   l'art.   4  del  decreto-legge  6  febbraio  1987,  n.  16,
convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132, che
ha modificato l'art. 41 della citata legge n. 298/1974;
  Visto  l'art.  1, primo e secondo comma, del decreto ministeriale 4
luglio 1985, con il quale e' stato stabilito che fino al 31  dicembre
1985  non si procede al rilascio delle autorizzazioni speciali di cui
ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) dell'art. 2  del
decreto  ministeriale  18  novembre 1982, escluse quelle indicate nel
successivo terzo comma del medesimo art. 1;
  Visto  l'art.  9,  primo  comma,  del decreto ministeriale 4 luglio
1985, con  il  quale  sono  state  sospese  fino  all'emanazione  dei
provvedimenti  di  ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto le
disposizioni sulla trasferibilita' delle  singole  autorizzazioni  di
cui  al  decreto  ministeriale  16  febbraio 1984, salvo le eccezioni
indicate al secondo comma dello stesso art. 9;
  Visti  i  decreti  con  i  quali  la  normativa  predetta  e' stata
prorogata fino al 31 gennaio 1991 (ultimo decreto ministeriale del 26
ottobre 1990) che vengono qui integralmente richiamati;
  Ritenuta    l'opportunita'    -    in   attesa   della   definitiva
ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto  -  di  mantenere  in
vigore  fino al 30 aprile 1991 le disposizioni di cui agli articoli 1
e 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 1985
e' prorogato al 30 aprile 1991.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
            -  Si  trascrive  il  testo dell'intero art. 1 del D.M. 4
          luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del
          22  agosto  1985,  concernente  fra  l'altro,  disposizioni
          transitorie in materia di  rilascio  di  autorizzazioni  al
          trasporto  di  merci  per  conto  di  terzi senza vincoli e
          limiti, nonche' di autorizzazioni speciali:
             "Art. 1. - Dall'entrata in vigore del presente decreto e
          sino alla fine  dell'anno  1985,  entro  il  quale  saranno
          emanati   i  provvedimenti  concernenti  il  riassetto  del
          mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi,  non
          si   procede   all'incremento  delle  autorizzazioni  senza
          vincoli e limiti in  atto  per  veicoli  di  portata  utile
          superiore   a   70  quintali  ovvero  di  peso  complessivo
          superiore a 115 quintali.
             Inoltre  si  sospende  il  rilascio delle autorizzazioni
          speciali di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10),  11),
          12)  e 13) dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 1244 del
          18 novembre 1982,  salvo  quelle  indicate  nel  successivo
          comma.
             In  attesa  della ristrutturazione di cui al primo comma
          continua ad essere ammesso, oltre  che  nei  casi  previsti
          dall'art.  12,  paragrafo  2,  comma primo, del decreto del
          Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n.  783,  il
          rilascio  delle  autorizzazioni  speciali  per  i  seguenti
          veicoli:
              veicoli  per  trasporti  eccezionali,  come definiti al
          secondo comma, lettere a ) e  b)  dell'art.  10  del  testo
          unico  delle  norme  sulla circolazione stradale, 15 giugno
          1959, n. 393;
              veicoli adibiti al trasporto di rifiuti solidi urbani;
              viecoli  adibiti  al  trasporto  di  liquami per spurgo
          pozzi neri;
              autobetoniere, anche se non eccedenti i pesi legali".
             -  Il  testo  dell'intero  art. 9 del gia' citato D.M. 4
          luglio 1985 e' il seguente:
             "Art.  9. - Dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto  vengono  sospese,  in  via   temporanea   e   sino
          all'emanazione  dei  provvedimenti  di ristrutturazione del
          mercato,  le  disposizioni  sulla   trasferibilita'   delle
          singole  autorizzazioni  di  cui al decreto ministeriale n.
          475 del 16 febbraio 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 52  del  12
          marzo 1984).
             Tali  disposizioni  saranno  applicate solo nei seguenti
          casi:
               a)   procedura  concorsuale  o  esecuzione  giudiziale
          individuale riguardante l'impresa;
               b)    trasferimento    dell'attivita'   del   titolare
          dell'impresa  individuale  ad  eredi  in  linea  diretta  o
          collaterali;
               c)   trasferimento  ad  altra  impresa  gia'  iscritta
          all'albo degli autotrasportatori alla data  di  entrata  in
          vigore    del   presente   decreto   e   gia'   munita   di
          autorizzazioni;
               d)  ristrutturazione  di azienda in corso alla data di
          pubblicazione del presente decreto.
             In  tal caso l'impresa interessata deve presentare entro
          trenta giorni dalla data stessa, una relazione  documentata
          sul  processo  di  ristrutturazione,  con l'indicazione dei
          termini entro i quali  sono  ceduti  gli  autoveicoli,  con
          rinuncia alle autorizzazioni.
             Restano ferme le norme dell'art. 43 della legge 6 giugno
          1974, n.  298, commi terzi, quarto, quinto e sesto".
             -  Il  D.M.  26  ottobre  1990 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 254 del 30 ottobre
          1990.