Art. 10. Le misure dei canoni fissate dalle precedenti disposizioni possono essere ridotte fino alla meta' in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravita' che comportino la riduzione della capacita' di utilizzazione della concessione. Tali riduzioni sono autorizzate con provvedimento del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 ottobre 1990 Il Ministro della marina mercantile VIZZINI Il Ministro delle finanze FORMICA Il Ministro del tesoro CARLI Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1990 Registro n. 11 Marina mercantile, foglio n. 421