Art. 10.
  Le  misure dei canoni fissate dalle precedenti disposizioni possono
essere ridotte fino alla meta'  in  presenza  di  eventi  dannosi  di
eccezionale  gravita'  che comportino la riduzione della capacita' di
utilizzazione della concessione. Tali riduzioni sono autorizzate  con
provvedimento del Ministro della marina mercantile di concerto con il
Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 18 ottobre 1990
 
                 Il Ministro della marina mercantile
                               VIZZINI
 
                      Il Ministro delle finanze
                               FORMICA
 
                        Il Ministro del tesoro
                                CARLI
 Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1990
Registro n. 11 Marina mercantile, foglio n. 421