Art. 4. Si applica il coefficiente moltiplicatore due per le concessioni relative ai beni che posseggono almeno una delle seguenti caratteristiche: a) beni per i quali il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento o per i quali il diritto di godimento sia limitato all'esercizio di una specifica attivita' che non escluda l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti; b) arenili che, pur rientrando nell'ambito di applicazione dell'art. 2, siano utilizzati da cooperative di lavoro o di servizio o da singoli concessionari associati in cooperative di servizio e si caratterizzino per la gratuita' dei servizi generali offerti all'utenza e dell'accesso agli arenili medesimi.