Art. 4.
  Si  applica  il  coefficiente moltiplicatore due per le concessioni
relative  ai  beni  che  posseggono   almeno   una   delle   seguenti
caratteristiche:
    a)  beni  per  i  quali  il  concessionario  non abbia un diritto
esclusivo di godimento o per i quali  il  diritto  di  godimento  sia
limitato  all'esercizio  di  una  specifica attivita' che non escluda
l'uso comune o  altre  possibili  fruizioni  consentite  da  leggi  o
regolamenti;
    b)  arenili  che,  pur  rientrando  nell'ambito  di  applicazione
dell'art. 2, siano utilizzati da cooperative di lavoro o di  servizio
o  da singoli concessionari associati in cooperative di servizio e si
caratterizzino  per  la  gratuita'  dei  servizi   generali   offerti
all'utenza e dell'accesso agli arenili medesimi.