Art. 7. Resta ferma la competenza degli enti portuali per la determinazione delle misure dei canoni relativi a concessioni di beni demaniali marittimi e specchi acquei compresi nelle circoscrizioni di rispettiva giurisdizione; canoni che in ogni caso non potranno essere inferiori alle misure previste dal presente decreto, ad esclusione degli immobili adibiti ad uffici dello Stato, la cui utilizzazione e' gratuita.