Art. 7.
  Resta ferma la competenza degli enti portuali per la determinazione
delle misure dei canoni relativi  a  concessioni  di  beni  demaniali
marittimi   e   specchi   acquei  compresi  nelle  circoscrizioni  di
rispettiva giurisdizione; canoni che in ogni caso non potranno essere
inferiori  alle  misure  previste dal presente decreto, ad esclusione
degli immobili adibiti ad uffici dello Stato, la cui utilizzazione e'
gratuita.