Art. 8.
  1.  Le  intese  ed  i  pareri  previsti  dall'art. 1, comma 2, sono
assunti da appositi organi collegiali, composti da un  rappresentante
dell'intendenza  di  finanza,  con  funzioni  di  coordinatore, da un
rappresentante del compartimento marittimo, e dai rappresentanti  dei
comuni  competenti per le concessioni oggetto delle riunioni, i quali
ultimi partecipano con voto consultivo.
  2.  In  sede  di prima applicazione del presente decreto, i verbali
contenenti   le   deliberazioni   motivatamente   adottate   per   la
determinazione  dei  canoni relativi alle concessioni gia' assentite,
costituiscono titolo esecutivo per la riscossione dei canoni stessi o
dei maggiori importi risultanti dalle deliberazioni medesime.