Art. 8. 1. Le intese ed i pareri previsti dall'art. 1, comma 2, sono assunti da appositi organi collegiali, composti da un rappresentante dell'intendenza di finanza, con funzioni di coordinatore, da un rappresentante del compartimento marittimo, e dai rappresentanti dei comuni competenti per le concessioni oggetto delle riunioni, i quali ultimi partecipano con voto consultivo. 2. In sede di prima applicazione del presente decreto, i verbali contenenti le deliberazioni motivatamente adottate per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni gia' assentite, costituiscono titolo esecutivo per la riscossione dei canoni stessi o dei maggiori importi risultanti dalle deliberazioni medesime.