Art. 9. 1. Per l'anno 1990, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo dei beni del demanio marittimo decorrenti da data anteriore al 31 dicembre 1988, sono determinati moltiplicando per quattro la misura dell'indennizzo fissato per il 1988 dagli uffici tecnici erariali. 2. Per le utilizzazioni senza titolo decorrenti da data successiva al 31 dicembre 1988, gli indennizzi per l'anno 1990 sono fissati in misura corrispondente a quella risultante dalla stima del competente ufficio tecnico erariale riferita all'anno 1988 moltiplicata per quattro.