Art. 9.
  1.  Per  l'anno  1990,  gli  indennizzi dovuti per le utilizzazioni
senza titolo dei  beni  del  demanio  marittimo  decorrenti  da  data
anteriore  al  31  dicembre  1988, sono determinati moltiplicando per
quattro la misura dell'indennizzo fissato per il  1988  dagli  uffici
tecnici erariali.
  2.  Per le utilizzazioni senza titolo decorrenti da data successiva
al 31 dicembre 1988, gli indennizzi per l'anno 1990 sono  fissati  in
misura  corrispondente a quella risultante dalla stima del competente
ufficio tecnico erariale  riferita  all'anno  1988  moltiplicata  per
quattro.