Art. 4.
  Il  vigente  art.  57,  relativo all'abbreviazione dei corsi per il
conseguimento di altra laurea, viene soppresso e cosi' riformulato:
  Art.  57.  -  I  laureati  in  lettere,  o  in lingue e letterature
straniere (europee) o in filosofia, che aspirano  rispettivamente  ad
altra  laurea  possono  essere iscritti al terzo o al quarto anno del
rispettivo corso quando cio' sia consentito dal curriculum  dei  loro
studi precedenti.
  Essi  debbono  seguire  i  corsi  e sostenere gli esami che vengono
prescritti caso per caso.
  I corsi pluriennali dei tre corsi di laurea importano un esame alla
fine di ogni anno di corso.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Pavia, 10 dicembre 1990
                                                   Il rettore: SCHMID