Art. 2. I quantitativi di vino "Carmignano", prodotto ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975 e 13 ottobre 1982, che alla predetta data del 1 novembre 1990 non abbiano ancora completato il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975 e 13 ottobre 1982, potranno essere commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita a decorrere dalla data in cui il prodotto proveniente dalla vendemmia 1990 avra' ultimato il proprio periodo minimo di invecchiamento obbligatorio, purche' il vino in questione risponda ai requisiti propri del vino a denominazione di origine controllata e garantita e siano rispettate le condizioni previste al primo comma, del successivo art. 3. Fino alla scadenza del termine sopra indicato, il vino di cui trattasi dovra' essere commercializzato con la denominazione di origine controllata.