Art. 2.
  I  quantitativi di vino "Carmignano", prodotto ai sensi dei decreti
del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975 e 13 ottobre 1982, che
alla predetta data del 1  novembre 1990 non abbiano ancora completato
il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio  di  cui  ai  citati
decreti  del  Presidente della Repubblica 28 aprile 1975 e 13 ottobre
1982,  potranno  essere  commercializzati  con  la  denominazione  di
origine  controllata  e  garantita  a  decorrere dalla data in cui il
prodotto proveniente dalla vendemmia 1990 avra' ultimato  il  proprio
periodo  minimo  di  invecchiamento  obbligatorio, purche' il vino in
questione risponda ai requisiti propri del vino  a  denominazione  di
origine  controllata  e  garantita  e  siano rispettate le condizioni
previste al primo comma, del successivo art. 3.
  Fino  alla  scadenza  del  termine  sopra  indicato, il vino di cui
trattasi dovra'  essere  commercializzato  con  la  denominazione  di
origine controllata.