Art. 3. Le ditte produttrici ed imbottigliatrici che detengono quantitativi di vino "Carmignano" sfuso o imbottigliato che non abbia ultimato il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio e che intendano usufruire della disposizione di cui al precedente art. 2 devono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, denunciare all'Ispettorato per la repressione delle frodi agroalimentari, competente per territorio, i quantitativi stessi e le rispettive annate onde stabilirne l'idoneita'. I quantitativi di vino "Carmignano" che alla data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano ancora ultimato il periodo minimo di invecchiamento e che non siano stati denunciati ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma del presente articolo ed i quantitativi del vino stesso che comunque non abbiano i requisiti previsti per il vino a denominazione di origine controllata e garantita devono utilizzare la denominazione di origine controllata.