Art. 3.
  Le ditte produttrici ed imbottigliatrici che detengono quantitativi
di vino "Carmignano" sfuso o imbottigliato che non abbia ultimato  il
periodo   minimo  di  invecchiamento  obbligatorio  e  che  intendano
usufruire della disposizione di cui  al  precedente  art.  2  devono,
entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, denunciare all'Ispettorato per la  repressione  delle  frodi
agroalimentari, competente per territorio, i quantitativi stessi e le
rispettive annate onde stabilirne l'idoneita'.
  I  quantitativi  di  vino  "Carmignano" che alla data di entrata in
vigore del presente decreto non abbiano ancora  ultimato  il  periodo
minimo  di invecchiamento e che non siano stati denunciati ai sensi e
per gli effetti di cui al primo comma  del  presente  articolo  ed  i
quantitativi  del  vino  stesso  che comunque non abbiano i requisiti
previsti per  il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita  devono utilizzare la denominazione di origine controllata.