Art. 4. La denominazione di origine controllata "Carmignano", di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975 e 13 ottobre 1982, rimane riservata ai quantitativi di vino che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno gia' ultimato il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio. Al vino a denominazione di origine controllata "Carmignano" che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia ultimato il periodo minimo di invecchiamento e che trovasi gia' confezionato, in bottiglie o altri recipienti di capacita' non superiore a cinque litri, e' concesso a decorrere dalla data in cui il prodotto proveniente dalla vendemmia 1990 avra' ultimato il proprio periodo di invecchiamento obbligatorio il periodo di smaltimento di: dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici; ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra; trentasei mesi per il prodotto giacente presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate sino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti siano denunciate all'Ispettorato per la repressione delle frodi agroalimentari, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura dell'Ispettorato stesso, la stampigliatura "Vendita autorizzata fino ad esaurimento". Per il prodotto sfuso, cioe' commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal secondo comma, il periodo di smaltimento e' ridotto a sei mesi. Tale termine e' elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di vino che i produttori intendano cedere a terzi per l'imbottigliamento. In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate al competente Ispettorato per la repressione delle frodi agroalimentari entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi.