Art. 4.
  La  denominazione  di  origine  controllata "Carmignano", di cui ai
decreti del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975 e  13  ottobre
1982,  rimane  riservata  ai  quantitativi  di  vino che alla data di
entrata in vigore del presente decreto hanno gia' ultimato il periodo
minimo di invecchiamento obbligatorio.
  Al  vino  a  denominazione di origine controllata "Carmignano" che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,  abbia  ultimato
il  periodo minimo di invecchiamento e che trovasi gia' confezionato,
in bottiglie o altri recipienti di capacita' non superiore  a  cinque
litri,  e'  concesso  a  decorrere  dalla  data  in  cui  il prodotto
proveniente dalla vendemmia 1990 avra' ultimato il proprio periodo di
invecchiamento obbligatorio il periodo di smaltimento di:
   dodici  mesi  per  il prodotto giacente presso ditte produttrici o
imbottigliatrici;
   ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da
quelle di cui sopra;
   trentasei  mesi  per  il  prodotto giacente presso il commercio al
dettaglio o presso esercizi pubblici.
  Trascorsi  i  termini  sopra  indicati,  le  eventuali rimanenze di
prodotto confezionato nei recipienti  di  cui  sopra  possono  essere
commercializzate sino ad esaurimento, a condizione che entro quindici
giorni dalla scadenza dei termini sopra  stabiliti  siano  denunciate
all'Ispettorato   per  la  repressione  delle  frodi  agroalimentari,
competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta,  a  cura
dell'Ispettorato  stesso, la stampigliatura "Vendita autorizzata fino
ad esaurimento".
  Per il prodotto sfuso, cioe' commercializzato in recipienti diversi
da quelli previsti dal secondo comma, il periodo  di  smaltimento  e'
ridotto a sei mesi.
  Tale termine e' elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di
vino   che   i   produttori   intendano   cedere    a    terzi    per
l'imbottigliamento.
  In  tal caso dette rimanenze devono essere denunciate al competente
Ispettorato per  la  repressione  delle  frodi  agroalimentari  entro
quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi.