Art. 5. Il vino "Carmignano" a denominazione di origine controllata e garantita deve essere immesso al consumo in bottiglie o in altri recipienti di capacita' non superiore a cinque litri, muniti del contrassegno di Stato previsto dell'art. 7 del decreto del presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del contrassegno stesso. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 20 ottobre 1990 COSSIGA SACCOMANDI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1991 Registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 16