Art. 5.
  Il  vino  "Carmignano"  a  denominazione  di  origine controllata e
garantita deve essere immesso al consumo  in  bottiglie  o  in  altri
recipienti  di  capacita'  non  superiore  a cinque litri, muniti del
contrassegno di Stato previsto dell'art. 7 del decreto del presidente
della  Repubblica  12  luglio 1963, n. 930, applicato in modo tale da
impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura  del
contrassegno stesso.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 20 ottobre 1990
                               COSSIGA
                                  SACCOMANDI, Ministro
                                  dell'agricoltura e delle foreste
                                  BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
 Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1991
Registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 16