(all. 1 - art. 1)
                               Art. 1.
   La  denominazione  di origine controllata e garantita "Carmignano"
e' riservata al vino rosso,  gia'  riconosciuto  a  denominazione  di
origine  controllata  con  decreto del Presidente della Repubblica 28
aprile 1975 e successiva modificazione  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 13 ottobre 1982, che risponde ai requisiti stabiliti
dal presente disciplinare di produzione.