Art. 1. La denominazione di origine controllata e garantita "Carmignano" e' riservata al vino rosso, gia' riconosciuto a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975 e successiva modificazione con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1982, che risponde ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.