Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Carmignano" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni, situati ad una altitudine non superiore ai 400 mt., siano derivati da calcarei marnosi di tipo alberese e scisti argillosi (eocene) ed arenarie (oligocene). I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non deve superare i q.li 80 ed a tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo. Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione ottenuta dalle viti in coltura promiscua non deve superare i kg 3,5 a ceppo con la tolleranza del 20% sopra indicata. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. L'eccedenza non avra' diritto alla D.O.C.G. La regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, puo' stabilire, di anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato nel presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.