(all. 4 - art. 1)
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino "Carmignano" devono  essere  quelle  tradizionali
della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, al mosto e al vino
derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
   Sono  pertanto  da  considerarsi  idonei,  ai fini dell'iscrizione
nell'albo di  cui  all'art.  10  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti collinari di
giacitura ed orientamento adatti,  i  cui  terreni,  situati  ad  una
altitudine  non  superiore  ai  400  mt.,  siano derivati da calcarei
marnosi di tipo alberese e  scisti  argillosi  (eocene)  ed  arenarie
(oligocene).
   I  sesti  di  impianto,  le  forme  di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   La  resa  massima  di  uva per ettaro di coltura specializzata non
deve  superare  i  q.li  80  ed  a  tali  limiti,  anche  in   annate
eccezionalmente  favorevoli,  la  produzione  dovra' essere riportata
attraverso una accurata cernita  delle  uve,  purche'  la  produzione
globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.
   Fermi  restando  i  limiti  sopra indicati, la produzione ottenuta
dalle viti in coltura promiscua non deve superare i kg  3,5  a  ceppo
con la tolleranza del 20% sopra indicata.
   La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.
   L'eccedenza non avra' diritto alla D.O.C.G.
   La regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate, puo' stabilire,  di  anno  in  anno,  prima
della  vendemmia,  un limite massimo di produzione inferiore a quello
fissato nel presente disciplinare di  produzione,  dandone  immediata
comunicazione  al  Ministero  dell'agricoltura  e delle foreste ed al
comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di  origine  dei
vini.