Art. 5. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delle uve e cioe' nel territorio amministrativo dei comuni di Carmignano e di Poggio a Caiano. Le uve destinate alla vinificazione del vino "Carmignano" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12%. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. E' consentita l'aggiunta, nel limite massimo del 10%, di vino avente diritto alla denominazione "Carmignano" di annate diverse da quella indicata in etichetta.