(all. 5 - art. 1)
                               Art. 5.
   Le  operazioni  di  vinificazione e di invecchiamento obbligatorio
devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione  delle
uve  e cioe' nel territorio amministrativo dei comuni di Carmignano e
di Poggio a Caiano.
   Le  uve  destinate alla vinificazione del vino "Carmignano" devono
assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12%.
   Nella  vinificazione  sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali leali e costanti, atte a conferire ai vini le  loro  peculiari
caratteristiche.
   E'  consentita  l'aggiunta,  nel  limite  massimo del 10%, di vino
avente diritto alla denominazione "Carmignano" di annate  diverse  da
quella indicata in etichetta.