Art. 7. Il vino "Carmignano" non puo' essere immesso al consumo prima del 1 giugno del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve. Qualora il vino "Carmignano" venga immesso al consumo a partire dal 29 settembre (giorno di San Michele e festa di Carmignano) del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve, potra' portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva "Riserva". Il periodo di invecchiamento di cui sopra deve essere effettuato in botti di rovere o di castagno, rispettivamente per almeno un anno per il "Carmignano" e per almeno due anni per il "Carmignano" tipo "Riserva".