(all. 7 - art. 1)
                               Art. 7.
   Il  vino "Carmignano" non puo' essere immesso al consumo prima del
1  giugno del secondo anno successivo a quello  di  produzione  delle
uve.
   Qualora  il  vino  "Carmignano" venga immesso al consumo a partire
dal 29 settembre (giorno di San Michele e festa  di  Carmignano)  del
terzo  anno  successivo  a  quello  di  produzione  delle uve, potra'
portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva "Riserva".
   Il  periodo  di invecchiamento di cui sopra deve essere effettuato
in botti di rovere o di castagno, rispettivamente per almeno un  anno
per  il  "Carmignano"  e per almeno due anni per il "Carmignano" tipo
"Riserva".