(all. 8 - art. 1)
                               Art. 8.
   Alla  denominazione  di  cui  all'art.  1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da  quelle  previste  nel
presente  disciplinare  di produzione compresi gli aggettivi "extra",
"fine", "scelto", "selezionato", "superiore" e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non  aventi
significato  laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
   E'   consentito   altresi'  l'uso  di  indicazioni  geografiche  e
toponomastiche che facciano riferimento  a  comuni,  frazioni,  aree,
fattorie  e  localita', compresi nella zona delimitata nel precedente
art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il  vino
cosi' qualificato e' stato ottenuto.
   In   etichetta   e'   obbligatoria  l'indicazione  dell'annata  di
produzione delle uve.