(all. 9 - art. 1)
                               Art. 9.
   Chiunque  produce,  vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per  il  consumo  con  la  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita  "Carmignano",  vino che non risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione e' punito
a  norma  dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12
luglio 1963, n. 930.
 
                                    Il Ministro
                          dell'agricoltura e delle foreste
                                     SACCOMANDI
   Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
            BATTAGLIA