Art. 2.
  I  quantitativi  di  vino "Gattinara" prodotto ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 che alla predetta  data
del  1  novembre 1990 non abbiano ancora completato il periodo minimo
di  invecchiamento  obbligatorio  di  cui  al  citato   decreto   del
Presidente   della   Repubblica   9   luglio  1967,  potranno  essere
commercializzati  con  la  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita a decorrere dalla data in cui il prodotto proveniente dalla
vendemmia  1990  avra'  ultimato  il  proprio   periodo   minimo   di
invecchiamento obbligatorio, purche' il vino in questione risponda ai
requisiti propri del vino a denominazione di  origine  controllata  e
garantita  e  siano  rispettate le condizioni previste al primo comma
del successivo art. 3.
  Fino  alla  scadenza  del  termine  sopra  indicato, il vino di cui
trattasi dovra'  essere  commercializzato  con  la  denominazione  di
origine controllata.