(all. 2 - art. 1)
                               Art. 2.
   Il  vino  "Gattinara"  deve  essere ottenuto dalle uve del vitigno
Nebbiolo  (detto  localmente  Spanna)  prodotto  esclusivamente   nel
territorio comunale di Gattinara.
   Possono  concorrere  alla  produzione  di  detto vino anche le uve
provenienti da vitigni Vespolina per un massimo del 4% e/o Bonarda di
Gattinara, purche' detti vitigni complessivamente non superino il 10%
del totale delle viti.