Art. 2. Il vino "Gattinara" deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Nebbiolo (detto localmente Spanna) prodotto esclusivamente nel territorio comunale di Gattinara. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da vitigni Vespolina per un massimo del 4% e/o Bonarda di Gattinara, purche' detti vitigni complessivamente non superino il 10% del totale delle viti.