Art. 3. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Gattinara" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti posti sui dossi collinari, soleggiati, con esclusione di quelli di fondo valle e dei terreni pianeggianti o umidi. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. E' esclusa ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa per la produzione del "Gattinara" non deve essere superiore a q.li 75 per ettaro in coltura specializzata. A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite sopra stabilito. La regione Piemonte, inoltre, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate puo' stabilire, di anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Gattinara" inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65%. L'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.