(all. 3 - art. 1)
                               Art. 3.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino "Gattinara"  devono  essere  quelle  tradizionali
della  zona e, comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato
le specifiche caratteristiche di qualita'.
   Sono  pertanto  da  considerarsi idonei unicamente i vigneti posti
sui dossi collinari, soleggiati, con esclusione di  quelli  di  fondo
valle e dei terreni pianeggianti o umidi.
   I  sesti  di  impianto,  le  forme  di allevamento ed i sistemi di
potatura debbono essere quelli generalmente usati o comunque  atti  a
non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
   E' esclusa ogni pratica di forzatura.
   La  resa  massima di uva ammessa per la produzione del "Gattinara"
non  deve  essere  superiore  a  q.li  75  per  ettaro   in   coltura
specializzata.
   A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovra' essere riportata attraverso  un'accurata  cernita  delle  uve,
purche' la produzione non superi del 20% il limite sopra stabilito.
   La  regione  Piemonte,  inoltre,  con  proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate puo' stabilire,  di  anno  in
anno,  prima  della  vendemmia,  un limite massimo di produzione o di
utilizzazione di  uve  per  ettaro  per  la  produzione  del  vino  a
denominazione   di   origine   controllata  e  garantita  "Gattinara"
inferiore  a  quello  fissato  nel  presente  disciplinare,   dandone
comunicazione immediata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini.
   La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65%.
   L'eccedenza  non  avra'  diritto  alla  denominazione  di  origine
controllata e garantita.