Art. 4. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita "Gattinara" un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12% ed alla tipologia "Gattinara" riserva un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,5%. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio del vino "Gattinara" debbono essere effettuate nel territorio del comune di Gattinara. E' in facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di consentire che le operazioni di invecchiamento siano effettuate in stabilimenti situati nei comuni limitrofi o vicini a quello di Gattinara, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate effettuino, da almeno dieci anni prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1963, n. 930, le operazioni di invecchiamento del vino "Gattinara".