(all. 4 - art. 1)
                               Art. 4.
   Le  uve  destinate  alla vinificazione devono assicurare al vino a
denominazione di  origine  controllata  e  garantita  "Gattinara"  un
titolo   alcolometrico  volumico  minimo  naturale  di  12%  ed  alla
tipologia "Gattinara" riserva un titolo alcolometrico volumico minimo
naturale di 12,5%.
   Le  operazioni  di  vinificazione e di invecchiamento obbligatorio
del vino "Gattinara" debbono essere  effettuate  nel  territorio  del
comune di Gattinara.
   E'  in  facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di
consentire che le operazioni di invecchiamento  siano  effettuate  in
stabilimenti  situati  nei  comuni  limitrofi  o  vicini  a quello di
Gattinara,  a  condizione  che  in  detti   stabilimenti   le   ditte
interessate  effettuino,  da  almeno dieci anni prima dell'entrata in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1963, n.
930, le operazioni di invecchiamento del vino "Gattinara".