(all. 6 - art. 1)
                               Art. 6.
   Il  vino  "Gattinara",  all'atto  della sua immissione al consumo,
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: rosso granato tendente all'aranciato;
    sapore: asciutto, armonico, con caratteristico fondo amarognolo;
    profumo:  fine  che  ricorda  quello della viola, specie se molto
invecchiato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%;
    acidita' totale minima: 5,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
   E'  in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con
proprio decreto, di modificare i limiti  minimi  sopra  indicati  per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.