Art. 6. Il vino "Gattinara", all'atto della sua immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso granato tendente all'aranciato; sapore: asciutto, armonico, con caratteristico fondo amarognolo; profumo: fine che ricorda quello della viola, specie se molto invecchiato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%; acidita' totale minima: 5,5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.