(all. 7 - art. 1)
                               Art. 7.
   Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
"Gattinara" riserva, proveniente da  uve  che  assicurino  un  titolo
alcolometrico  volumico  minimo  naturale  di 12,5% e sottoposto alle
condizioni  di  invecchiamento  di  cui  all'art.  5   del   presente
disciplinare,  all'atto  dell'emissione  al consumo deve possedere un
titolo alcolometrico volumico totale minimo di 13%.