Art. 7. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Gattinara" riserva, proveniente da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,5% e sottoposto alle condizioni di invecchiamento di cui all'art. 5 del presente disciplinare, all'atto dell'emissione al consumo deve possedere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 13%.