IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296; Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128; Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Ritenuta l'opportunita' di assoggettare alla disciplina dei presidi medico-chirurgici i profilattici maschili; Sentito l'Istituto superiore di sanita' ed il Consiglio superiore di sanita'; Decreta: Art. 1. 1. La produzione, il commercio e l'importazione dei profilattici maschili sono sottoposti alla disciplina prevista dall'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128. 2. Quale profilattico maschile si intende una guaina sottile flessibile da utilizzare durante i rapporti sessuali. 3. I prodotti di cui al precedente comma 1 appartengono alla classe C di cui all'art. 2 del regolamento citato. Ad essi si applica l'"autorizzazione per prodotto" prevista dall'art. 4 dello stesso regolamento.