Art. 4. 1. Fermo restando il disposto dell'art. 1, e' ammessa la commercializzazione di profilattici maschili provenienti da Paesi comunitari che non soddisfano le specifiche tecniche di cui al precedente art. 2, ma risultano pienamente conformi a specifiche tecniche adottate nel Paese di provenienza, giudicate dal Ministero della sanita' equivalenti a quelle previste dal presente decreto. 2. E' ammessa, altresi', la commercializzazione di profilattici maschili che sono stati sottoposti, in altro Paese comunitario, a saggi tecnologici diversi da quelli indicati nell'art. 3, ma giudicati ad essi equivalenti dal Ministero della sanita'. In caso di equivalenza, i certificati rilasciati nei Paesi di origine in conformita' alla normativa in esso vigente sono riconosciuti validi agli effetti del presente decreto. 3. Al fine di formulare il giudizio di equivalenza di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della sanita' acquisisce presso le autorita' competenti degli altri Paesi comunitari le norme tecniche ivi vigenti. La stessa documentazione puo' essere presentata dall'azienda interessata in occasione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio del profilattico importato da altro Paese CEE, unitamente alle prove della conformita' del prodotto alle norme tecniche del Paese d'origine.