Art. 4.
  1.   Fermo   restando  il  disposto  dell'art.  1,  e'  ammessa  la
commercializzazione di profilattici  maschili  provenienti  da  Paesi
comunitari  che  non  soddisfano  le  specifiche  tecniche  di cui al
precedente art. 2, ma  risultano  pienamente  conformi  a  specifiche
tecniche  adottate  nel Paese di provenienza, giudicate dal Ministero
della sanita' equivalenti a quelle previste dal presente decreto.
  2.  E'  ammessa,  altresi',  la commercializzazione di profilattici
maschili che sono stati sottoposti, in  altro  Paese  comunitario,  a
saggi   tecnologici  diversi  da  quelli  indicati  nell'art.  3,  ma
giudicati ad essi equivalenti dal Ministero della sanita'. In caso di
equivalenza,  i  certificati  rilasciati  nei  Paesi  di  origine  in
conformita' alla normativa in esso vigente sono  riconosciuti  validi
agli effetti del presente decreto.
  3.  Al fine di formulare il giudizio di equivalenza di cui ai commi
1 e 2, il Ministero della  sanita'  acquisisce  presso  le  autorita'
competenti  degli  altri  Paesi  comunitari  le  norme  tecniche  ivi
vigenti. La stessa documentazione puo' essere presentata dall'azienda
interessata    in   occasione   della   domanda   di   autorizzazione
all'immissione in commercio del profilattico importato da altro Paese
CEE,  unitamente alle prove della conformita' del prodotto alle norme
tecniche del Paese d'origine.