Art. 6.
  1.  I  profilattici  maschili che risultano gia' messi in commercio
alla data di pubblicazione del presente decreto, potranno  continuare
ad  essere venduti nelle confezioni gia' impiegate purche' le aziende
interessate facciano pervenire al Ministero della sanita' la  domanda
di  autorizzazione di cui all'art. 3 entro quattro mesi dalla data di
pubblicazione medesima.
  2.  Entro  trenta  mesi  dalla  data medesima, i prodotti di cui al
comma precedente dovranno essere ritirati dal commercio a cura  delle
aziende interessate qualora nel frattempo non sia intervenuta la loro
autorizzazione.
  3.  Il  diniego  della  autorizzazione o l'esito non favorevole dei
controlli espletati dal Ministero della sanita' su campioni prelevati
dal  commercio,  comportano  l'obbligo  del  ritiro  immediato  delle
confezioni del prodotto da parte delle ditte interessate.
  4.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 26 gennaio 1991
 
                              Il Ministro della sanita'
                                     DE LORENZO
 
   Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
           BATTAGLIA