Art. 6. 1. I profilattici maschili che risultano gia' messi in commercio alla data di pubblicazione del presente decreto, potranno continuare ad essere venduti nelle confezioni gia' impiegate purche' le aziende interessate facciano pervenire al Ministero della sanita' la domanda di autorizzazione di cui all'art. 3 entro quattro mesi dalla data di pubblicazione medesima. 2. Entro trenta mesi dalla data medesima, i prodotti di cui al comma precedente dovranno essere ritirati dal commercio a cura delle aziende interessate qualora nel frattempo non sia intervenuta la loro autorizzazione. 3. Il diniego della autorizzazione o l'esito non favorevole dei controlli espletati dal Ministero della sanita' su campioni prelevati dal commercio, comportano l'obbligo del ritiro immediato delle confezioni del prodotto da parte delle ditte interessate. 4. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 gennaio 1991 Il Ministro della sanita' DE LORENZO Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BATTAGLIA