MEDICINA E CHIRURGIA II
            Scuola diretta ai fini speciali di dietologia
                        e dietetica applicata
 
                               Art. 2.
 
  Dopo l'art. 1867 e con il conseguente spostamento della numerazione
successiva sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi a  scuola
diretta ai fini speciali di dietologia e dietetica applicata.
  Art.  1868.  -  E'  istituita la scuola diretta ai fini speciali di
dietologia e dietetica applicata presso l'Universita' degli studi  di
Napoli "Federico II".
  La  scuola  ha  lo  scopo  di  preparare  personale  qualificato da
affiancare al personale medico per la dietoterapia.
  La  scuola rilascia il diploma di tecnico di dietologia e dietetica
applicata.
  Art. 1869. - Il corso di studi ha la durata di tre anni.
  Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale),  queste  ultime
per almeno il 50% delle ore previste.
  In  base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola e' in
grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in dieci
per ciascun anno di corso per un totale di trenta studenti.
  Art.   1870.   -   Per   l'attuazione  delle  attivita'  didattiche
programmate dal consiglio della scuola provvede la  Seconda  facolta'
di  medicina  e  chirurgia.  Nel  manifesto annuale degli studi viene
indicata la sede della direzione della scuola.
  Art.  1871.  -  Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
  Qualora  il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti
disponibili, l'accesso alla scuola nei limiti dei  posti  determinati
e'  subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con
domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e  dalla
valutazione  del  voto  del diploma di scuola secondaria superiore in
misura pari al 30% del punteggio complessivo.
  Art. 1872. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
   1  Anno:
    a) primo semestre:
    fisica (*);
    statistica medica (*);
    biologia generale (*);
    anatomia e istologia;
    chimica e propedeutica biochimica (*);
    chimica biologica.
    b) secondo semestre:
    chimica degli alimenti;
    fiosiologia umana;
    microbiologia e microbiologia clinica (*);
    geografia economica e sociologia;
    tecniche    di    laboratorio    applicate    agli   alimenti   e
all'alimentazione;
    igiene;
    igiene degli alimenti.
 2  Anno:
   parassitologia;
   fisiologia della nutrizione;
   patologia e fisiopatologia generale (*);
   tossicologia alimentare;
   biochimica della nutrizione e del ricambio;
   legislazione alimentare.
  3  Anno:
   dietologia e dietoterapia;
   medicina interna;
   gastroenterologia e malattie dell'apparato digerente;
   malattie del metabolismo e della nutrizione;
   malattie della nutrizione e dello sviluppo dell'infanzia;
   malattie dell'apparato cardiovascolare e renale;
   psicologia dell'alimentazione ed educazione alimentare;
   merceologia;
   tecnologia alimentare e conservazione degli alimenti.
  Gli  insegnamenti  con  asterisco sono di regola mutuabili da altre
scuole dirette ai fini speciali.
  Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese
scientifico. L'esame relativo,  da  svolgersi  mediante  colloquio  e
traduzione  di  testi  scientifici,  sara'  effettuato entro il primo
biennio.
  Art.  1873. - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza
nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:
   istituto di medicina interna e malattie dismetaboliche;
   dipartimento di pediatria;
   istituto di fisiologia.
  La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo
delibera del consiglio della  scuola,  tale  da  assicurare  ad  ogni
allievo   un   adeguato   periodo   di  esperienza  e  di  formazione
professionale.
  Lo  studente  ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in caso di
valutazione negativa.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consente allo  studente  e  al  consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art.  1874.  - All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo
se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia
ottenuto  un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.
  Detto  esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di
esame di Stato.
  L'esame   di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una  commissione
presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.
  La   commissione   e'   costituita   secondo   le   vigenti   norme
universitarie.
  L'esame  di diploma consiste nella discussione di una dissertazione
scritta su  un  argomento  di  natura  teorico-applicativa  assegnato
almeno sei mesi prima della data dell'esame.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Napoli, 19 dicembre 1990
                                                Il rettore: CILIBERTO