Art. 12. 1. Le persone nei cui confronti e' stata avanzata proposta di ammissione allo speciale programma di protezione devono rilasciare all'autorita' proponente completa e documentata attestazione riguardante il proprio stato civile, di famiglia e patrimoniale, gli obblighi a loro carico derivanti dalla legge, da pronunce dell'autorita' o da negozi giuridici, i procedimenti penali, civili e amministrativi pendenti, i titoli di studio e professionali, le autorizzazioni, le licenze, le concessioni e ogni altro titolo abilitativo di cui siano titolari. Le predette persone devono, altresi', designare un proprio rappresentante generale o rappresentanti speciali per gli atti da compiersi. 2. Lo speciale programma di protezione e' sottoscritto dagli interessati, i quali si impegnano personalmente a: a) osservare le norme di sicurezza prescritte e collaborare attivamente all'esecuzione del programma; (( b) (soppressa dalla legge di conversione); )) c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge e alle obbligazioni contratte.