IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, con  il  quale
si  prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
puo' essere  stabilito  l'aumento  o  la  riduzione  dell'imposta  di
fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su taluni
prodotti petroliferi fino all'importo  delle  variazioni  dei  prezzi
medi europei degli stessi prodotti che comportano riduzioni o aumenti
dei corrispondenti prezzi al consumo all'interno;
  Vista    la    comunicazione    della   segreteria   del   Comitato
interministeriale prezzi  in  data  19  marzo  1991,  concernente  la
variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 marzo 1991;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente
sovrimposta  di  confine  sui  seguenti  prodotti  petroliferi   sono
aumentate:
    a)  da  L.  59.260  a  L.  60.784  e da L. 31.154 a L. 32.678 per
ettolitro, alla temperatura di 15  C, rispettivamente per gli oli  da
gas  da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di
illuminazione e riscaldamento di cui alla lettera F), punto 1), e D),
punto 3, della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;
    b)  da  L.  24.493  a L. 24.949, da L. 27.591 a L. 28.139 e da L.
67.872 a L.  69.605  per  cento  kg,  rispettivamente,  per  gli  oli
combustibili   diversi  da  quelli  speciali,  semifluidi,  fluidi  e
fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1- b),  1-  c)  e  1-  d),
della predetta tabella B.