IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, con il quale si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri puo' essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su taluni prodotti petroliferi fino all'importo delle variazioni dei prezzi medi europei degli stessi prodotti che comportano riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi al consumo all'interno; Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 19 marzo 1991, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 1991; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Art. 1. 1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate: a) da L. 59.260 a L. 60.784 e da L. 31.154 a L. 32.678 per ettolitro, alla temperatura di 15 C, rispettivamente per gli oli da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento di cui alla lettera F), punto 1), e D), punto 3, della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32; b) da L. 24.493 a L. 24.949, da L. 27.591 a L. 28.139 e da L. 67.872 a L. 69.605 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1- b), 1- c) e 1- d), della predetta tabella B.