Art. 2. Con successivo decreto si provvedera' alla individuazione delle aree di interesse naturalistico, aventi rilevanza ai fini della conservazione del patrimonio naturale nazionale della zona umida di cui al precedente art. 1, quali zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, allo scopo di stabilire un razionale e funzionale continuum territoriale e delle relative misure di tutela e di valorizzazione.