Art. 2.
  Con  successivo  decreto  si  provvedera' alla individuazione delle
aree  di  interesse  naturalistico,  aventi  rilevanza  ai fini della
conservazione  del  patrimonio naturale nazionale della zona umida di
cui  al  precedente  art.  1,  quali zone di importanza naturalistica
nazionale  ed  internazionale,  ai  sensi dell'art. 5, comma 2, della
legge  8  luglio 1986, n. 349, allo scopo di stabilire un razionale e
funzionale continuum territoriale e delle relative misure di tutela e
di valorizzazione.