ALLEGATO II All'interno dell'area individuata come zona umida di importanza internazionale sono vietate le seguenti attivita': l'apertura e la coltivazione di cave; la circolazione di mezzi motorizzati al di fuori della viabilita' esistente, fatta eccezione per i mezzi necessari alla conduzione agricola dei terreni ed alle attivita' di gestione e vigilanza; l'esercizio della caccia e dell'uccellagione praticate con qualsiasi mezzo, nonche' ogni forma di disturbo della fauna selvatica ivi compreso l'addestramento dei cani, la raccolta e la distruzione di uova e nidi, nonche' l'immissione di specie estranee; il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee con particolare riferimento ad esemplari arborei vetusti, a filari di alberi, a siepi e formazioni vegetazionali arboree ed arbustive resi- due; l'abbandono dei rifiuti di qualunque genere; l'esercizio della pesca; la modifica del regime delle acque, ad eccezione degli interventi destinati alla tutela della pubblica incolumita' ed alla corretta conduzione dei fondi agricoli nonche' al mantenimento ed alla ricostituzione degli ambienti umidi. E' altresi' vietato: manomettere ed alterare o danneggiare in qualsiasi modo i biotopi naturali e seminaturali, aprire nuove piste di penetrazione con l'esclusione degli interventi finalizzati al restauro ambientale, alla gestione economica dei fondi, alla fruizione controllata delle aree, al recupero del patrimonio storico-architettonico esistente; effettuare qualsiasi intervento di ulteriore urbanizzazione, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazioni finalizzate al riuso dei manufatti esistenti per attivita' compatibili con le finalita' istitutive della zona umida; accendere fuochi con l'esclusione di limitati interventi di bruciatura dei residui di lavorazioni agricole che dovranno essere eseguiti ad almeno 100 metri di distanza dalle aree boscate e di macchia; installare campeggi; introdurre cani; apporre segnaletica pubblicitaria; introdurre nelle aree non agricole specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea o alla flora inserita come componente paesaggistica in tempi remoti e divenuta caratteristica per il paesaggio; manomettere la copertura arborea o arbustiva presente ad eccezione degli interventi necessari a prevenire gli incendi e i danni alla pubblica incolumita'; praticare il pascolo all'interno delle aree boschive.