(all. 2 - art. 1)
                                                          ALLEGATO II
   All'interno dell'area individuata come zona  umida  di  importanza
internazionale sono vietate le seguenti attivita':
    l'apertura e la coltivazione di cave;
    la circolazione di mezzi motorizzati al di fuori della viabilita'
esistente,  fatta  eccezione  per  i  mezzi necessari alla conduzione
agricola dei terreni ed alle attivita' di gestione e vigilanza;
    l'esercizio  della  caccia  e  dell'uccellagione  praticate   con
qualsiasi mezzo, nonche' ogni forma di disturbo della fauna selvatica
ivi  compreso  l'addestramento dei cani, la raccolta e la distruzione
di uova e nidi, nonche' l'immissione di specie estranee;
    il danneggiamento e la raccolta delle specie  vegetali  spontanee
con particolare riferimento ad esemplari arborei vetusti, a filari di
alberi, a siepi e formazioni vegetazionali arboree ed arbustive resi-
due;
    l'abbandono dei rifiuti di qualunque genere;
    l'esercizio della pesca;
    la modifica del regime delle acque, ad eccezione degli interventi
destinati  alla  tutela  della  pubblica incolumita' ed alla corretta
conduzione  dei  fondi  agricoli  nonche'  al  mantenimento  ed  alla
ricostituzione degli ambienti umidi.
   E' altresi' vietato:
    manomettere ed alterare o danneggiare in qualsiasi modo i biotopi
naturali  e  seminaturali,  aprire  nuove  piste  di penetrazione con
l'esclusione degli interventi  finalizzati  al  restauro  ambientale,
alla  gestione  economica dei fondi, alla fruizione controllata delle
aree, al recupero del patrimonio storico-architettonico esistente;
    effettuare  qualsiasi  intervento  di  ulteriore  urbanizzazione,
fatti  salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
e di ristrutturazioni finalizzate al riuso  dei  manufatti  esistenti
per  attivita'  compatibili  con  le  finalita' istitutive della zona
umida;
    accendere fuochi  con  l'esclusione  di  limitati  interventi  di
bruciatura  dei  residui  di lavorazioni agricole che dovranno essere
eseguiti ad almeno 100 metri di distanza  dalle  aree  boscate  e  di
macchia;
    installare campeggi;
    introdurre cani;
    apporre segnaletica pubblicitaria;
    introdurre   nelle   aree   non   agricole  specie  vegetali  non
appartenenti  alla  flora  spontanea  o  alla  flora  inserita   come
componente  paesaggistica  in  tempi remoti e divenuta caratteristica
per il paesaggio;
    manomettere  la  copertura  arborea  o  arbustiva   presente   ad
eccezione  degli  interventi  necessari  a  prevenire gli incendi e i
danni alla pubblica incolumita';
    praticare il pascolo all'interno delle aree boschive.