Art. 10.
             (Contributi per il contenimento dei conusumi
           energetici nei settori industriale, artigianale
                             e terziario)
1.  Al  fine  di  conseguire  gli obiettivi di cui all'articolo 1 nei
settori industriale, artigianale e terziario e  nella  movimentazione
dei  prodotti  possono  essere  concessi contributi in conto capitale
fino al 30  per  cento  della  spesa  ammissibile  preventivata,  per
realizzare o modificare impianti fissi, sistemi o componenti, nonche'
mezzi per il trasporto fluviale di merci.
2.   Possono  essere  ammessi  a  contributo  interventi  riguardanti
impianti con potenza fino a dieci  megawatt  termici  o  fino  a  tre
megawatt   elettrici  relativi  ai  servizi  generali  e/o  al  ciclo
produttivo che conseguano risparmio di energia attraverso  l'utilizzo
di  fonti  rinnovabili  di  energia  e/o  un  migliore  rendimento di
macchine e apparecchiature e/o la  sostituzione  di  idrocarburi  con
altri combustibili.