Art. 11. (Norme per il risparmio di energia e l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilate) 1. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province ed ai comuni e loro consorzi e associazioni, sia direttamente sia tramite loro aziende e societa', nonche' alle imprese di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, ad imprese e a consorzi tra imprese costituiti ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, a consorzi costituiti tra imprese ed Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e/o altri enti pubblici, possono essere concessi contributi in conto capitale per studi di fattibilita' tecnico-economica per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, di recupero, di trasporto e di distribuzione dell'energia derivante dalla cogenerazione, nonche' per iniziative aventi le finalita' di cui all'articolo 1 e le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, escluse le iniziative di cui agli articoli 12 e 14. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri dell'ambiente, per le aree urbane e dei trasporti, nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile prevista sino ad un massimo di lire cinquanta milioni per gli studi di fattibilita' tecnico-economica e di lire trecento milioni per i progetti esecutivi purche' lo studio sia effettuato secondo le prescrizioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impianto abbia le seguenti caratteristiche minime: a) potenza superiore a dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici; b) potenza elettrica installata perla cogenerazione pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza. 3. Ai soggetti di cui al comma 1 possono altresi' essere concessi contributi in conto capitale per la realizzazione o la modifica a dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici relativi a servizi generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili. Il limite suddetto non si applica nel caso di realizzazione di nuovi impianti, quando cio' deriva da progetti di intervento unitari e coordinati a livello di polo industriale, di consorzi e forme associative di impresa. 4. Il contributo di cui al comma 3 e' concesso e liquidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 30 per cento della spesa totale ammessa al contributo preventivata e documentata, elevabile al 40 per cento nel caso di impianti di cogenerazione e per gli impianti di cui all'articolo 6. 5. La domanda di contributo di cui al comma 3 deve essere corredata del progetto esecutivo. 6. L'ENEL, salvo documentate ragioni di carattere tecnico ed economico che ostino, deve includere nei progetti per la costruzione di nuove centrali elettriche e nelle centrali esistenti sistemi per la cessione, il trasporto e la vendita del calore prodotto anche al di fuori dell'area dell'impianto fino al punto di collegamento con la rete di distribuzione del calore. 7. La realizzazione degli impianti di teleriscaldamento, ammissibili ai sensi dell'articolo 6, da parte di aziende municipalizzate, di enti pubblici, di consorzi tra enti pubblici,tra enti pubblici ed imprese private ovvero tra imprese private che utilizzano il calore dei cicli di produzione di energia delle centrali termoelettriche nonche' il calore recuperabile da processi industriali possono usufruire di contributi in conto capitale fino al 50 per cento del relativo costo. L'ENEL e' tenuto a fornire la necessaria assistenza per la realizzazione degli impianti ammessi ai contributi con diritto di rimborso degli oneri sostenuti. 8. I contributi di cui al comma 7 sono erogati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Note all'art. 11: - Per il testo dell'art. 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, cosi' come modificato dall'art. 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, v. nella nota all'art. 7. - Si trascrive il testo degli articoli da 2602 a 2611 del codice civile, che recano le disposizioni generali in materia di consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi: "Art. 2602 (Nozione e norme applicabili). - Con il contratto di consorzio piu' imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Il contratto di cui al precedente comma e' regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali": "Art. 2603 (Forma e contenuto del contratto). - Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullita'. Esso deve indicare: 1) l'oggetto e la durata del consorzio; 2) la sede dell'ufficio eventualmente costituito; 3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati; 4) le attribuizioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio; 5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati; 6) i casi di recesso e di esclusione; 7) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati. Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o criteri per la determinazione di esse. Se l'atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative alla determinazione delle quote ad una o piu' persone, le decisioni di queste possono essere impugnate innanzi all'autorita' giudiziaria, se sono manifestamente inique od erronee, entro trenta giorni dalla notizia". "Art. 2604 (Durata del consorzio). - In mancanza di determinazione della durata del contratto, questo e' valido per dieci anni". "Art. 2605 (Controllo sull'attivita' dei singoli consorziati). - I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l'esatto adempimento, delle obbligazioni assunte". "Art. 2606 (Deliberazioni conosortili). - Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all'attuazione dell'oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati. Le deliberazioni che non sono prese in conformita' alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti all'autorita' giudiziaria entro trenta giorni. Per i consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa". "Art. 2607 (Modificazioni del contratto). - Il contratto, se non e' diversamente convenuto, non puo' essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati. Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullita'". "Art. 2608 (Organi preposti al consorzio). - La responsabilita' verso i consorziati di coloro che sono preposti al consorzio e' regolata dalle norme sul mandato". "Art. 2609 (Recesso ed esclusione). - Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri. Il mandato conferito dai consorziati per l'attuazione degli scopi del consorzio, ancorche' dato con unico atto, cessa nei confronti del consorziato receduto o escluso". "Art. 2610 (Trasferimento dell'azienda). - Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda l'acquirente subentra nel contratto di consorzio. Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell'azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, la esclusione dell'acquirente dal consorzio". "Art. 2611 (Cause di scioglimento). - Il contratto di consorzio si scioglie: 1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata; 2) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilita' di conserguirlo; 3) per volonta' unanime dei consorziati; 4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell'art. 2606, se sussiste una giusta causa; 5) per provvedimenti dell'autorita' governativa, nei casi ammessi dalla legge; 6) per le altre cause previste nel contratto".