Art. 15.
                       (Locazione finanziaria)
1.  I  contributi  di  cui  agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 sono
concessi anche  per  iniziative  oggetto  di  locazione  finanziaria,
effettuate   da  societa'  iscritte  nell'albo  istituito  presso  il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai  sensi
dell'articolo   1   del  decreto  del  Ministro  per  gli  interventi
straordinari nel Mezzogiorno del  12  novembre  1986,  in  attuazione
dell'articolo 9, comma 13, della legge 1 marzo 1986, n. 64.
2.  Le  procedure  e  le  modalita'  di concessione ed erogazione dei
contributi di cui al comma 1, nonche' le modalita' di  controllo  del
regolare esercizio degli impianti incentivati, saranno determinate in
apposita convenzione da stipularsi tra il  Ministero  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e le societa' di cui al comma 1.
 
          Note all'art. 15:
          -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  1  del  decreto del
          Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 12
          novembre  1986,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 30
          del 6 febbraio 1987, recante istituzione dell'Albo speciale
          delle  societa'  che  esercitano  la  locazione finanziaria
          agevolata nel Mezzogiorno:
          "Art.    1.   -   E'   istituito,   presso   il   Ministero
          dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,  l'albo
          speciale   delle   societa'  che  esercitano  la  locazione
          finanziaria  di  impianti  industriali,  commerciali  e  di
          servizi,  nonche'  dei centri di ricerca di cui all'art. 70
          del  testo  unico  delle   leggi   sugli   interventi   nel
          Mezzogiorno  approvato  con  decreto  del  Presidente della
          Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
          Nel  predetto  albo possono essere iscritte le societa' per
          azioni che:
          a)  svolgano in via esclusiva o almeno prevalente attivita'
          di locazione finanziaria;
          b)  abbiano  un  capitale  sociale  interamente versato non
          inferiore a cinque miliardi di lire;
          c)  abbiano  il  bilancio  e  il conto dei profitti e delle
          perdite  certificati   da   una   societa'   di   revisione
          autorizzata  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;
          d)  esercitino  l'attivita'  di  locazione  finanziaria  da
          almeno due anni e siano in possesso di  adeguati  requisiti
          tecnici, economici e professionali.
          Possono essere iscritte all'albo speciale anche le societa'
          prive del requisito  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma
          precedente,  purche'  a  pena  di decadenza dell'iscrizione
          nell'albo,   provvedano   a   conformarsi   alla   predetta
          prescrizione  nei  due esercizi sociali successivi a quello
          in corso alla data di pubblicazione  del  presente  decreto
          nella Gazzetta Ufficiale.
          La  perdita di uno dei requisiti di cui sopra  comporta  la
          decadenza dell'iscrizione nell'albo speciale.
          Le domande di iscrizione, devono essere presentate in carta
          legale  corredate  dalla  documentazione   e   secondo   le
          modalita' indicate nell'allegato A, che fa parte integrante
          del presente decreto.
          Le  iscrizioni,  le  cancellazioni  e  le  variazioni  sono
          disposte  con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  su  proposta del direttore
          generale della produzione industriale".
          -  Si trascrive il testo dell'art. 9, comma 13, della legge
          1 marzo 1986, n. 64. (Disciplina  organica  dell'intervento
          straordinario   nel   Mezzogiorno):   "13.   La   locazione
          finanziaria disciplinata  dal  primo comma dell'articolo 83
          del citato testo unico, da estendersi  anche  agli impianti
          commerciali e di servizi indicati nel presente articolo  ed
          ai  centri  di  ricerca di cui all'articolo 70 dello stesso
          testo unico,  puo'  essere  esercitata  anche  dalle  altre
          societa'  iscritte  in  un  albo  speciale con le modalita'
          fissate  con  decreto  del  Ministro  per  gli   interventi
          straordinari  nel  Mezzogiorno,  d'intesa  con  il Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato".