Art. 22 
Riorganizzazione della Direzione generale delle fonti  di  energia  e
                       delle industrie di base 
 
  1.  Con   decreto   del   Presidente   della   Repubblica,   previa
deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  sentito  il  parere  del
Consiglio di Stato che deve  esprimersi  entro  trenta  giorni  dalla
richiesta, su proposta del Ministro dell'industria, del  commercio  e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del  tesoro  e  con  il
Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla  ristrutturazione
ed al potenziamento della Direzione generale delle fonti di energia e
delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Si applicano, salvo quanto  espressamente  previsto
dalla presente disposizione, le norme di cui all'articolo  17,  comma
1, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  anche  per  le  successive
modifiche dell'ordinamento della medesima Direzione generale.  A  tal
fine le relative  dotazioni  organiche  sono  aumentate,  per  quanto
riguarda le qualifiche dirigenziali di non  piu'  undici  unita'  con
specifica professionalita' tecnica nel settore energetico, e  per  il
restante personale di non piu' novanta unita',  secondo  la  seguente
articolazione: 
a) n. 1 posto di dirigente superiore di cui alla tabella XIV,  quadro
   C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica  30  giugno
   1972, n. 748; 
b) n. 10 posti di primo dirigente di cui alla tabella XIV, quadro  C,
   allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  giugno
   1972, n. 748; 
c) n. 10 posti di VIII livello; 
d) n. 20 posti di VII livello; 
e) n. 20 posti di VI livello; 
f) n. 10 posti di V livello; 
g) n. 10 posti di IV livello; 
h) n. 10 posti di III livello; 
i) n. 10 posti di II livello. 
  2. Con il decreto di cui al comma 1 puo' essere  altresi'  prevista
presso la Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie
di base la costituzione di un'apposita segreteria  tecnico-operativa,
costituita da non piu' di dieci  esperti  con  incarico  quinquennale
rinnovabile  per  non  piu'  di  una   volta   scelti   fra   docenti
universitari, ricercatori e tecnici di societa'  di  capitale  -  con
esclusione  delle  imprese  private  -  specificamente  operanti  nel
settore energetico, di enti pubblici e di  pubbliche  amministrazioni
con  esclusione  del  personale  del  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato. Il trattamento economico degli  esperti
di cui al presente comma e'  determinato  con  decreto  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato  di  intesa  con  il
Ministro del tesoro, in  misura  non  inferiore  a  quello  spettante
presso l'ente o l'amministrazione  o  l'impresa  di  appartenenza.  I
dipendenti pubblici, sono collocati fuori ruolo per  l'intera  durata
dell'incarico  o  nell'analoga  posizione  prevista  dai   rispettivi
ordinamenti. 
  3. Limitatamente al personale delle  qualifiche  non  dirigenziali,
alle assunzioni conseguenti all'aumento delle dotazioni organiche  di
cui al comma 1 puo' procedersi a decorrere dal  1รค  gennaio  1991,  e
solo dopo aver attuato le procedure di mobilita' di  cui  al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988,  n.  325,  e
successive modificazioni, ed alla legge 29 dicembre 1988, n.  554,  e
successive modificazioni e  integrazioni,  o  comunque  dopo  novanta
giorni dall'avvio di delle  procedure.  Nel  biennio  1991-1992  puo'
procedersi a tali assunzioni esclusivamente nel limite annuo  del  25
per cento e complessivo del 33 per cento dei relativi posti, restando
comunque  i  posti  residui  riservati  per  l'intero  biennio   alla
copertura mediante le predette procedure di mobilita'. 
  4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 200 milioni per l'anno 1990, in lire  1.000  milioni
per l'anno 1991 e in lire 1.800 milioni per l'anno 1992, si  provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini
del bilancio triennale 1990-1992 al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1990,  all'uopo
parzialmente utilizzando quanto a lire 400 milioni per ciascuno degli
anni 1991 e 1992 le proiezioni dell'accantonamento "Riordinamento del
Ministero ed incentivazioni  al  personale"  e,  quanto  a  lire  200
milioni per l'anno 1990, a lire 600 milioni per l'anno 1991 e a  lire
1.400 milioni per  l'anno  1992,  l'accantonamento  "Automazione  del
Ministero dell'industria". 
 
          Nota all'art. 22:
          - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri e' il seguente:
          "Art.  17.  Regolamenti.  -  1.  Con decreto del Presidente
          della Repbblica, previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri,  sentito  il  parere  del Consiglio di Stato che,
          deve pronunziarsi entro  novanta  giorni  dalla  richiesta,
          possono essere emanati, regolamenti per disciplinare:
          a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
          b)  l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti
          legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi  quelli
          relativi a materie riservate alla competenza regionale;
          c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi
          o di atti aventi forza di legge, sempre che non  si  tratti
          di materie comunque riservate alla legge;
          d)    l'organizzazione    ed    il    funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
          e)  l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei
          pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
          2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
          3.   Con   decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nella materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al   ministro  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
          4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma  1  ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
          -  Il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 giugno
          1972, n. 748, reca: "Disciplina delle funzioni dirigenziali
          nelle  Amministrazioni  dello  Stato,  anche ad ordinamento
          autonomo".
          -  Il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
          agosto 1988, n. 325, (pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n.  185  dell'8  agosto  1988)  cosi'  come  modificato dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  1  marzo
          1989, n. 96, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del
          18 marzo  1989),  reca:  "Procedure  per  l'attuazione  del
          principio   di   mobilita'   nell'ambito   delle  pubbliche
          amministrazioni".
            -   La  legge  29  dicembre  1988,  n.  554,  cosi'  come
          modificata dal decreto legge 2 marzo 1989 n. 66, convertito
          il legge 24 aprile 1989 n. 144. (Disposizioni in materia di
          pubblico  impiego)  reca   disposizioni   in   materia   di
          mobilita', in particolare, agli articoli 1 e 6.