Art. 37.
             (Entrata in vigore delle norme del titolo II
                 e dei relativi decreti ministeriali)
1.  Le disposizioni del presente titolo entrano in vigore centottanta
giorni dopo la data  di  pubblicazione  della  presente  legge  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e si applicano alle
denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo  tale  termine  di
entrata in vigore.
2.  I decreti  ministeriali  di  cui  al  presente  titolo entrano in
vigore centottanta giorni  dopo  la  data  della  loro  pubblicazione
nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana e si applicano
alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale  termine
di entrata in vigore.
3.  La  legge 30 aprile 1976, n. 373, e la legge 18 novembre 1983, n.
645, sono abrogate. Il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
giugno  1977,  n.  1052,  si  applica,  in  quanto compatibile con la
presente legge, fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2  e
4  dell'articolo  4,  al  comma  1  dell'articolo  30  e  al  comma 1
dell'articolo 32.