Art. 38. (Ripartizione fondi e copertura finanziaria) 1. Per le finalita' della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 427 miliardi per il 1991, 992 miliardi per il 1992 e 1.192 miliardi per il 1993. Il dieci per cento delle suddette somme e' destinato alle finalita' di cui all'articolo 3 della presente legge. 2. Per le finalita' di cui agli articoli 11, 12 e 14 e' autorizzata la spesa di lire 267,5 miliardi per il 1991, di lire 621,6 miliardi per il 1992 e di lire 746,4 miliardi per il 1993, secondo la seguente ripartizione: a) per l'articolo 11, lire 220 miliardi per il 1991, lire 510 miliardi per il 1992 e lire 614 miliardi per il 1993; b) per l'articolo 12, lire 33 miliardi per il 1991, lire 75 miliardi per il 1992 e lire 92 miliardi per il 1993; c) per l'articolo 14, lire 14,5 miliardi per il 1991, lire 36,6 miliardi per il 1992 e lire 40,4 miliardi per il 1993. 3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, secondo periodo, e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonche' dall'articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988". 4. Per le finalita' di cui agli articoli 8, 10 e 13 e' autorizzata la spesa di lire 116,8 miliardi per il 1991, di lire 271,2 miliardi per il 1992 e di lire 326,4 miliardi per il 1993. 5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonche' dell'articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988". 6. All'eventuale modifica della ripartizione tra i vari interventi delle somme di cui al comma 2, si provvede con decreto motivato del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto degli indirizzi governativi in materia di politica energetica. 7. Alle ripartizioni degli stanziamenti di cui al comma 2 del presente articolo lettera a) tra gli interventi previsti dall'articolo 11 della presente legge si provvede con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 38: - Per la legge 29 maggio 1982, n. 308, v. nella nota all'art. 21. - Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 16, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Legge finanziaria 1988): "Art. 17. (Omissis). 16. Per le finalita' e con le modalita' previste dal comma 6-bis dall'articolo 10 del decreto-legge 1รค luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986, n. 318, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986, n. 418, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ai comuni mutui ventennali nel limite massimi di lire 20 miliardi con priorita' per le opere di completamento di impianti gia' parzialmente finanziati ai sensi del citato decreto-legge n. 318 del 1986. Le quote dei predetti mutui non utilizzate nell'anno 1988, possono esserlo negli anni successivi. L'onere per l'ammortamento dei mutui e' valutato in lire 2 miliardi annui ed e' iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro. (Omissis)".