Art. 2. 1. La relazione si articola sui seguenti elementi: a) tipologia del programma; data stabilita per l'inizio del programma e data effettiva di inizio ove diversa da quella stabilita, con indicazione delle ragioni dello spostamento; data prevista per la sua conclusione; se concluso, data di effettiva conclusione; b) collaborazione alla definizione del programma, assiduita' nell'adesione al programma ed eventuali motivazioni in caso di discontinua partecipazione; collaborazione alle relative fasi attuative; c) partecipazione alla cura e alla prevenzione delle patologie correlate, con indicazione, in caso di mancata adesione, delle relative motivazioni; d) ottemperanza alle prescrizioni del programma e compatibilita' del comportamento del soggetto con la corretta esecuzione del programma stesso; e) rapporti con la famiglia, la scuola, il lavoro, e in generale, nella vita di relazione, evidenziandone l'andamento con riferimento allo stato di tossicodipendenza; f) stato attuale di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope in rapporto a quello iniziale, da valutare secondo le metodiche di cui al decreto ministeriale 12 luglio 1990, n. 186, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1990; g) a programma concluso, risultati conseguiti a seguito della ultimazione del programma stesso, con elementi valutativi analitici relativi all'eventuale assunzione delle sostanze stupefacenti.
Nota all'art. 2: - Il D.M. n. 186/1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 163 del 14 luglio 1990, reca: "Regolamento concernente la determinazione delle procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, delle metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle 24 ore e dei limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere". Si ritiene utile trascrivere il testo del dispositivo di detto decreto: "Art. 1 (Procedure diagnostiche e medico-legali). - 1. L'accertamento dell'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope si fonda su uno o piu' degli elementi valutativi appresso indicati: a) riscontro documentale di trattamenti socio-sanitari per le tossicodipendenze presso strutture pubbliche e private, di soccorsi ricevuti da strutture di pronto soccorso, di ricovero per trattamento di patologie correlate all'abuso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, di precedenti accertamenti medico-legali; b) segni di assunzione abituale della sostanza stupefacente o psicotropa; c) sintomi fisici e psichici di intossicazione in atto da sostanze stupefacenti o psicotrope; d) sindrome di astinenza in atto; e) presenza di sostanze stupefacenti e/o loro metaboliti nei liquidi biologici e/o nei tessuti. Art. 2 (Assunzione nelle ventiquattro ore). - 1. Le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle 24 ore sono le seguenti: a) procedure diagnostiche e medico-legali di cui all'art. 1; b) valutazione clinico-funzionale del grado di dipendenza e/o dell'intensita' dell'abuso finalizzata a stimare in termini quantitativi la dose abitualmente assunta nelle 24 ore. Le indagini sono svolte in strutture pubbliche adeguatamente attrezzate in condizioni di sicurezza clinica e con l'esclusione, ai fini della suddetta stima, del ricorso a metodiche invasive; c) specifiche procedure analitiche di laboratorio rivolte a correlare i reperti ai tempi e ai modi di assunzione, da effettuarsi con tempestivita' e tenendo comunque conto delle condizioni metaboliche del soggetto. 2. La scelta della o delle metodiche di cui al comma 1 deve rispondere alla necessita' dei relativi accertamenti. Art. 3 (Limiti quantitativi massimi di principio attivo). - 1. I limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere sono elencati nelle tabelle, con note esplicative, allegate al presente regolamento. Art. 4 (Accertamenti clinici e di laboratorio). - 1. Gli accertamenti clinici e quelli di laboratorio, se necessari, sono effettuati presso strutture pubbliche da medici e da analisti di laboratorio, ivi operanti, con esperienza nei rispettivi settori. Art. 5 (Entrata in vigore). - 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".