Art. 2.
  1. La relazione si articola sui seguenti elementi:
    a)  tipologia  del  programma;  data  stabilita  per l'inizio del
programma e data effettiva di inizio ove diversa da quella stabilita,
con indicazione delle ragioni dello spostamento; data prevista per la
sua conclusione; se concluso, data di effettiva conclusione;
    b)  collaborazione  alla  definizione  del  programma, assiduita'
nell'adesione  al  programma  ed  eventuali  motivazioni  in  caso di
discontinua   partecipazione;   collaborazione   alle  relative  fasi
attuative;
    c)  partecipazione  alla  cura e alla prevenzione delle patologie
correlate,  con  indicazione,  in  caso  di  mancata  adesione, delle
relative motivazioni;
    d)  ottemperanza alle prescrizioni del programma e compatibilita'
del  comportamento  del  soggetto  con  la  corretta  esecuzione  del
programma stesso;
    e) rapporti con la famiglia, la scuola, il lavoro, e in generale,
nella  vita  di relazione, evidenziandone l'andamento con riferimento
allo stato di tossicodipendenza;
    f)  stato  attuale  di  dipendenza  da  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope  in  rapporto  a  quello  iniziale, da valutare secondo le
metodiche  di  cui  al  decreto  ministeriale 12 luglio 1990, n. 186,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1990;
    g)  a  programma  concluso,  risultati conseguiti a seguito della
ultimazione  del  programma stesso, con elementi valutativi analitici
relativi all'eventuale assunzione delle sostanze stupefacenti.
 
          Nota all'art. 2:
             -   Il  D.M.  n.  186/1990,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 163  del  14  luglio  1990,
          reca:  "Regolamento  concernente  la  determinazione  delle
          procedure diagnostiche e medico-legali per accertare  l'uso
          abituale  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope,  delle
          metodiche per quantificare l'assunzione abituale  nelle  24
          ore  e  dei limiti quantitativi massimi di principio attivo
          per  le  dosi  medie   giornaliere".   Si   ritiene   utile
          trascrivere il testo del dispositivo di detto decreto:
             "Art.  1  (Procedure diagnostiche e medico-legali). - 1.
          L'accertamento dell'uso abituale di sostanze stupefacenti o
          psicotrope si fonda su uno o piu' degli elementi valutativi
          appresso indicati:
               a) riscontro documentale di trattamenti socio-sanitari
          per  le  tossicodipendenze  presso  strutture  pubbliche  e
          private,  di  soccorsi  ricevuti  da  strutture  di  pronto
          soccorso,  di  ricovero  per   trattamento   di   patologie
          correlate  all'abuso  abituale  di  sostanze stupefacenti o
          psicotrope, di precedenti accertamenti medico-legali;
               b)   segni   di  assunzione  abituale  della  sostanza
          stupefacente o psicotropa;
               c) sintomi fisici e psichici di intossicazione in atto
          da sostanze stupefacenti o psicotrope;
               d) sindrome di astinenza in atto;
               e)   presenza   di   sostanze  stupefacenti  e/o  loro
          metaboliti nei liquidi biologici e/o nei tessuti.
             Art.  2  (Assunzione  nelle  ventiquattro  ore). - 1. Le
          metodiche per quantificare l'assunzione abituale  nelle  24
          ore sono le seguenti:
               a)  procedure  diagnostiche  e  medico-legali  di  cui
          all'art. 1;
               b)   valutazione   clinico-funzionale   del  grado  di
          dipendenza e/o  dell'intensita'  dell'abuso  finalizzata  a
          stimare   in  termini  quantitativi  la  dose  abitualmente
          assunta nelle 24 ore.
             Le   indagini   sono   svolte   in  strutture  pubbliche
          adeguatamente attrezzate in condizioni di sicurezza clinica
          e  con  l'esclusione,  ai  fini  della  suddetta stima, del
          ricorso a metodiche invasive;
               c)  specifiche  procedure  analitiche  di  laboratorio
          rivolte a correlare  i  reperti  ai  tempi  e  ai  modi  di
          assunzione,  da  effettuarsi  con  tempestivita'  e tenendo
          comunque conto delle condizioni metaboliche del soggetto.
             2.  La  scelta della o delle metodiche di cui al comma 1
          deve rispondere alla necessita' dei relativi  accertamenti.
             Art.   3   (Limiti  quantitativi  massimi  di  principio
          attivo). - 1. I limiti quantitativi  massimi  di  principio
          attivo  per  le  dosi medie giornaliere sono elencati nelle
          tabelle,  con  note  esplicative,  allegate   al   presente
          regolamento.
             Art. 4 (Accertamenti clinici e di laboratorio). - 1. Gli
          accertamenti clinici e quelli di laboratorio, se necessari,
          sono  effettuati  presso strutture pubbliche da medici e da
          analisti di laboratorio, ivi operanti, con  esperienza  nei
          rispettivi settori.
             Art.  5  (Entrata  in  vigore). - 1. Il presente decreto
          entra in vigore il giorno successivo  a  quello  della  sua
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
          italiana".