Art. 3. 1. Ai fini di quanto previsto dalla lettera g) dell'art. 2, i controlli analitici sono effettuati periodicamente nell'arco di almeno trenta giorni dopo la ultimazione del programma. 2. Le metodiche analitiche e la cadenza delle indagini nel periodo successivo all'ultimazione sono individuate dall'unita' sanitaria locale in modo da evidenziare l'eventuale assunzione illecita di stupefacenti. 3. Le indagini di laboratorio sono effettuate a norma dall'art. 4 del decreto del Ministro della sanita' 12 luglio 1990, n. 186, e previo accertamento che i liquidi biologici da analizzare appartengano al soggetto in esame.
Nota all'art. 3: - Per l'art. 4 del D.M. n. 186/1990, si veda in nota all'art. 2.