Art. 3.
  1.  Ai  fini  di  quanto  previsto  dalla lettera g) dell'art. 2, i
controlli  analitici  sono  effettuati  periodicamente  nell'arco  di
almeno trenta giorni dopo la ultimazione del programma.
  2.  Le metodiche analitiche e la cadenza delle indagini nel periodo
successivo  all'ultimazione  sono  individuate  dall'unita' sanitaria
locale  in  modo  da  evidenziare  l'eventuale assunzione illecita di
stupefacenti.
  3.  Le  indagini di laboratorio sono effettuate a norma dall'art. 4
del  decreto  del  Ministro  della  sanita' 12 luglio 1990, n. 186, e
previo   accertamento   che   i   liquidi   biologici  da  analizzare
appartengano al soggetto in esame.
 
          Nota all'art. 3:
             -  Per  l'art.  4  del D.M. n. 186/1990, si veda in nota
          all'art. 2.