IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni intese a disciplinare la gestione transitoria delle unita' sanitarie locali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1991; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita'; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. I comitati di gestione delle unita' sanitarie locali, nonche' gli organi collegiali di cui alla legge 15 gennaio 1986, n. 4, restano in carica per l'esercizio delle rispettive funzioni previste dalla legge vigente fino alla costituzione degli organi di cui ai commi 3 e 7. 2. I provvedimenti di cui all'articolo unico, comma 1, lettera a), della legge 15 gennaio 1986, n. 4, i piani di attuazione del piano sanitario regionale e la localizzazione di nuovi presidi e servizi autorizzati sono adottati dal commissario e trasmessi al comitato di garanti di cui al comma 3, che esprime le proprie osservazioni obbligatoriamente entro quindici giorni dalla trasmissione. Alla scadenza del suddetto termine sono comunque sottoposti all'approvazione delle giunte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' al controllo di legittimita' del comitato regionale di controllo. 3. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1991, viene istituito per ogni unita' sanitaria locale o unita' socio-sanitaria locale un comitato di garanti composto da un numero di membri pari a quello dei componenti dei disciolti comitati di gestione delle relative unita' sanitarie locali e delle unita' socio-sanitarie locali. Nelle unita' sanitarie locali e nelle unita' socio-sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello della comunita' montana le funzioni del comitato di garanti sono svolte dalla giunta della comunita' montana; dove coincide o e' parte di un comune singolo le funzioni del comitato di garanti sono svolte dal consiglio comunale secondo propria determinazione; dove coincide con l'ambito di piu' comuni il comitato di garanti e' eletto secondo le norme regionali vigenti per le elezioni degli organi delle unita' sanitarie locali e delle unita' socio-sanitarie locali. In quest'ultimo caso l'elezione del comitato di garanti avviene con voto limitato a quattro quinti dei membri da eleggere, con arrotondamento per difetto della frazione di numero. Non possono far parte dei comitati di garanti i componenti dei consigli e delle assemblee delle regioni e delle province autonome e i consiglieri provinciali. 4. I comitati di garanti sono nominati entro il 31 marzo 1991. In caso di mancata nomina le regioni o le province autonome designano commissari ad acta per lo svolgimento di singole attivita' concernenti le funzioni dei comitati di garanti. Nei casi di violazione di legge le regioni e le province autonome nominano commissari per il compimento di singoli atti. 5. Il comitato di garanti elegge nel proprio seno il presidente e svolge unicamente funzioni di programmazione, indirizzo e controllo sull'attivita' complessiva della unita' sanitaria locale o della unita' socio-sanitaria locale. Il comitato di garanti ha accesso agli atti del commissario ed esprime alla giunta regionale o delle province autonome le proprie valutazioni sull'attivita' complessiva dell'unita' sanitaria locale o dell'unita' socio-sanitaria locale. Il comitato di garanti trasmette semestralmente una relazione agli enti locali di riferimento territoriale sull'attivita' svolta dalla unita' sanitaria locale o dalla unita' socio-sanitaria locale. 6. Per le attivita' di natura socio-assistenziale, delegate alla unita' sanitaria locale o alla unita' socio-sanitaria locale dagli enti locali e da questa finanziate con specifiche risorse, i comuni possono confermare la delega, che viene esercitata tramite il commissario, ovvero revocarla e riassumere direttamente la gestione delle funzioni, ovvero conformarsi alla normativa regionale vigente. 7. Tutti i poteri di gestione, ivi compresa la rappresentanza legale, sono riservati, in attesa del predetto riordinamento del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1991, ad un commissario nominato dall'organo regionale o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, competente in base agli statuti regionali o provinciali. Il commissario e' scelto tra persone in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti attestanti qualificata attivita' professionale di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o societa' pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza almeno quinquennale, ovvero tra persone in possesso di specifici e documentati requisiti attestanti qualificata attivita' professionale di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o societa' pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza almeno decennale. La carica di commissario e' incompatibile con quella di componente dei consigli e delle assemblee delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di consigliere provinciale, di consigliere comunale di comune con oltre cinquemila abitanti, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunita' montana. Le funzioni di commissario sono incompatibili per soggetti che abbiano rapporti, anche in regime convenzionale, con l'unita' sanitaria locale o rapporti economici o consulenze con strutture che svolgono attivita' concorrenziali con l'unita' sanitaria locale medesima. I requisiti devono essere documentati da appositi curricula che devono essere depositati cinque giorni prima della nomina presso la presidenza del consiglio regionale o dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano e pubblicati nel bollettino ufficiale dei rispettivi enti regionali o provinciali. L'incarico commissariale non e' valutabile ai fini della nomina in organi ordinari di gestione e di amministrazione delle unita' sanitarie locali. 8. I commissari delle unita' sanitarie locali e delle unita' socio-sanitarie locali sono nominati entro il 31 marzo 1991. In caso di mancata nomina entro il termine suddetto, il Ministro della sanita' provvede, senza far luogo a preventiva diffida, a nominare un commissario provvisorio, con i requisiti di cui al comma 7, che resta in carica sino alla nomina del commissario da parte della regione o provincia autonoma. Dalla data di nomina del commissario, i comitati di gestione, se non ancora sostituiti dai comitati di garanti, perdono le funzioni gestionali e svolgono, fino al termine di cui al comma 1, le funzioni di questi ultimi. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialita' dell'amministrazione, il presidente della giunta della regione o della provincia autonoma, su conforme delibera della rispettiva giunta, provvede alla revoca ed alla conseguente sostituzione del commissario. In caso di inerzia da parte delle regioni o delle province autonome, previo invito ai predetti organi ad adottare le misure indicate, provvede in via sostitutiva il Ministro della sanita'. 9. Il commissario delle unita' sanitarie locali e delle unita' socio-sanitarie locali e' coadiuvato, nello svolgimento delle proprie funzioni, dal coordinatore amministrativo e dal coordinatore sanitario e, ove esiste, dal coordinatore dei servizi sociali, che esprimono parere obbligatorio sugli atti di competenza del commissario. Le presidenze delle commissioni di concorso e delle commissioni per gli appalti sono, di norma, attribuite ai dirigenti responsabili di servizio delle unita' sanitarie locali e delle unita' socio-sanitarie locali secondo le rispettive competenze. 10. Gli atti del commissario sono inviati, entro dieci giorni dall'adozione, per conoscenza al collegio dei revisori dei conti. 11. Non possono essere nominati membri del comitato di garanti o commissari delle unita' sanitarie locali e delle unita' socio-sanitarie locali: a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale; b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55; d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a liberta' vigilata. 12. Ai componenti del comitato di garanti spetta un compenso pari a due terzi di quello gia' percepito dai componenti del comitato di gestione della stessa unita' sanitaria locale o unita' socio-sanitaria locale. Al commissario spetta un compenso in misura fino a cinque volte quello gia' percepito dal presidente del comitato di gestione, commisurato all'ampiezza dell'unita' sanitaria locale o dell'unita' socio-sanitaria locale, cui provvedere nell'ambito del bilancio dell'unita' stessa. Per i pubblici dipendenti, nei cui confronti la misura del compenso non puo' essere comunque inferiore al trattamento economico globale in godimento, comprensivo delle indennita' aventi carattere di generalita', connesse alle funzioni della qualifica rivestita, la nomina a commissario determina il collocamento in aspettativa senza assegni utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianita' di servizio. 13. Le disposizioni di cui al presente decreto si estendono agli ospedali classificati multizonali, con provvedimenti legislativi regionali, ai sensi dell'articolo 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e gia' commissariati alla data di entrata in vigore del presente decreto.