Art. 2. 
                          Albo delle imprese 
          che esercitano l'attivita' di cessione dei crediti 
  1. E' istituito presso la Banca d'Italia un albo delle imprese  che
esercitano l'attivita' di cessione dei crediti di  impresa  ai  sensi
della presente legge. La Banca d'Italia  esercita  la  vigilanza  sul
corretto svolgimento della  suddetta  attivita',  anche  al  fine  di
impedire  l'impiego  di  denaro,  beni  o  utilita'  di   provenienza
illecita. 
  2. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge il Ministro del tesoro provvede con proprio decreto  a
disciplinare  l'iscrizione  all'albo  di  cui  al  comma   1   e   la
cancellazione  dal  medesimo,  i  contenuti  e  le  modalita'   della
vigilanza, nonche' le relative sanzioni amministrative. 
  3. Il cessionario dei crediti di impresa di cui alla presente legge
e' tenuto all'osservanza dell'obbligo di certificazione  del  proprio
bilancio annuale.