Art. 2. Albo delle imprese che esercitano l'attivita' di cessione dei crediti 1. E' istituito presso la Banca d'Italia un albo delle imprese che esercitano l'attivita' di cessione dei crediti di impresa ai sensi della presente legge. La Banca d'Italia esercita la vigilanza sul corretto svolgimento della suddetta attivita', anche al fine di impedire l'impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita. 2. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro provvede con proprio decreto a disciplinare l'iscrizione all'albo di cui al comma 1 e la cancellazione dal medesimo, i contenuti e le modalita' della vigilanza, nonche' le relative sanzioni amministrative. 3. Il cessionario dei crediti di impresa di cui alla presente legge e' tenuto all'osservanza dell'obbligo di certificazione del proprio bilancio annuale.