Art. 3. 
           Cessione di crediti futuri e di crediti in massa 
  1. I crediti possono essere ceduti anche prima che siano  stipulati
i contratti dai quali sorgeranno. 
  2. I crediti esistenti o futuri  possono  essere  ceduti  anche  in
massa. 
  3. La cessione in massa dei crediti futuri puo'  avere  ad  oggetto
solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in  un  periodo
di tempo non superiore a ventiquattro mesi. 
  4. La cessione dei  crediti  in  massa  si  considera  con  oggetto
determinato, anche con riferimento a crediti futuri, se  e'  indicato
il debitore ceduto, salvo quanto prescritto nel comma 3.