Art. 6. 
                       Revocatoria fallimentare 
                  dei pagamenti del debitore ceduto 
  1. Il pagamento compiuto dal debitore ceduto al cessionario non  e'
soggetto alla revocatoria prevista dall'articolo 67 del  testo  delle
disposizioni  sulla  disciplina  del   fallimento,   del   concordato
preventivo, dell'amministrazione  controllata  e  della  liquidazione
coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942,  n.
267. Tuttavia tale azione puo'  essere  proposta  nei  confronti  del
cedente qualora il curatore provi che  egli  conosceva  lo  stato  di
insolvenza  del  debitore  ceduto  alla   data   del   pagamento   al
cessionario. 
  2. E' fatta salva la rivalsa del cedente verso il  cessionario  che
abbia rinunciato alla garanzia prevista dall'articolo 4. 
 
          Nota all'art. 6:
             -   L'art.   67   del  testo  delle  disposizioni  sulla
          disciplina  del  fallimento,  del  concordato   preventivo,
          dell'amministrazione   controllata   e  della  liquidazione
          coatta amministrativa, approvato con R.D. n.  267/1942,  e'
          il seguente:
             "Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). -
          Sono revocati,  salvo  che  l'altra  parte  provi  che  non
          conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
              1)  gli  atti  a  titolo  oneroso compiuti nei due anni
          anteriori alla  dichiarazione  di  fallimento,  in  cui  le
          prestazioni  eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito
          sorpassano notevolmente cio' che a  lui  e'  stato  dato  o
          promesso;
              2)  gli  atti  estintivi di debiti pecuniari scaduti ed
          esigibili non effettuati  con  danaro  o  con  altri  mezzi
          normali  di  pagamento,  se compiuti nei due anni anteriori
          alla dichiarazione di fallimento;
              3)  i  pegni,  le  anticresi  e  le ipoteche volontarie
          costituiti nei due anni  anteriori  alla  dichiarazione  di
          fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
              4)  i  pegni,  le  anticresi e le ipoteche giudiziali o
          volontarie   costituiti   entro   l'anno   anteriore   alla
          dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
             Sono  altresi'  revocati,  se  il  procuratore prova che
          l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore,
          i  pagamenti  di  debiti  liquidi ed esigibili, gli altri a
          titolo oneroso  e  quelli  costitutivi  di  un  diritto  di
          prelazione  per  debiti contestualmente creati, se compiuti
          entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.
             Le  disposizioni  di  questo  articolo  non si applicano
          all'istituto di  emissione,  agli  istituti  autorizzati  a
          compiere  operazioni  di  credito su pegno, limitatamente a
          queste operazioni, e agli istituti  di  credito  fondiario.
          Sono salve le disposizioni delle leggi speciali".