Art. 3.
  L'art.  10  del  decreto  ministeriale  21  novembre  1987, n. 528,
indicato nelle premesse concernente il  laboratorio  di  chimica  del
farmaco  viene  modificato,  relativamente alla ripartizione, ai soli
fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico  per
le carriere tecniche, come di seguito indicato:
   dirigenti di ricerca: 9;
   ricercatori: 15;
   assistenti tecnici: 18;
   segretari tecnici: 2;
   aiutanti tecnici: 20;
   addetti tecnici: 9.