Art. 11. Validita' dell'iscrizione e aggiornamento professionale 1. L'iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni ed e' rinnovata previo accertamento della idoneita' psico-fisica ai sensi della lettera c) dell'articolo 4 ed a seguito di frequenza agli appositi corsi di aggiornamento. 2. Le regioni determinano le modalita' per il periodico aggiornamento tecnico, didattico e culturale dei maestri di sci, avvalendosi, per la parte tecnico-didattica, degli istruttori nazionali. 3. La frequenza dei corsi costituisce requisito per il rinnovo dell'iscrizione all'albo.