Art. 11.
       Validita' dell'iscrizione e aggiornamento professionale
  1.  L'iscrizione  negli  albi  ha  efficacia  per  tre  anni  ed e'
rinnovata previo accertamento della idoneita' psico-fisica  ai  sensi
della  lettera  c)  dell'articolo  4  ed  a seguito di frequenza agli
appositi corsi di aggiornamento.
  2.   Le   regioni   determinano   le  modalita'  per  il  periodico
aggiornamento tecnico, didattico e  culturale  dei  maestri  di  sci,
avvalendosi,   per   la  parte  tecnico-didattica,  degli  istruttori
nazionali.
  3.  La  frequenza  dei  corsi  costituisce requisito per il rinnovo
dell'iscrizione all'albo.