Art. 12
                      Maestri di sci stranieri

  1.  Le  regioni  disciplinano l'esercizio non saltuario nel proprio
territorio  della  attivita' di maestri di sci stranieri non iscritti
in  albi  regionali  italiani.  L'autorizzazione  all'esercizio della
professione   e'   subordinata   al  riconoscimento,  demandato  alla
Federazione  italiana  sport  invernali,  d'intesa  con  il  collegio
nazionale  di  cui  all'articolo  15,  della equivalenza dei titoli e
della reciprocita'.
  2.  L'elenco  degli  Stati e dei relativi titoli equipollenti viene
comunicato  annualmente alle regioni dalla Federazione italiana sport
invernali entro il 30 settembre di ogni anno.