Art. 13. Collegi regionali dei maestri di sci 1. In ogni regione e' istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale dei maestri di sci. Del collegio fanno parte tutti i maestri iscritti nell'albo della regione, nonche' i maestri di sci ivi residenti che abbiano cessato l'attivita' per anzianita' o per invalidita'. 2. Sono organi del collegio: a) l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio; b) il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del collegio, nel numero e secondo le modalita' previste dai regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3; c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno. 3. Spetta all'assemblea del collegio: a) eleggere il consiglio direttivo; b) approvare annualmente il bilancio del collegio; c) eleggere i membri del collegio nazionale di cui all'articolo 15; d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del collegio, su proposta del consiglio direttivo; e) pronunziarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti. 4. Spetta al consiglio direttivo del collegio regionale svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta degli albi professionali, la vigilanza sull'esercizio della professione, l'applicazione delle sanzioni disciplinari, la collaborazione con le competenti autorita' regionali; il consiglio direttivo svolge altresi' ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge e dalle leggi regionali. 5. La vigilanza sul collegio regionale dei maestri di sci, nonche' l'approvazione dei regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3, spettano alla competente autorita' regionale.