Art. 13.
                 Collegi regionali dei maestri di sci
  1. In ogni regione e' istituito, come organo di autodisciplina e di
autogoverno della professione, il collegio regionale dei  maestri  di
sci.  Del  collegio  fanno  parte  tutti i maestri iscritti nell'albo
della regione, nonche' i maestri di sci  ivi  residenti  che  abbiano
cessato l'attivita' per anzianita' o per invalidita'.
  2. Sono organi del collegio:
    a) l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio;
    b)  il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra
tutti i membri del  collegio,  nel  numero  e  secondo  le  modalita'
previste dai regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3;
    c)  il  presidente,  eletto  dal  consiglio  direttivo al proprio
interno.
  3. Spetta all'assemblea del collegio:
    a) eleggere il consiglio direttivo;
    b) approvare annualmente il bilancio del collegio;
    c)  eleggere  i membri del collegio nazionale di cui all'articolo
15;
    d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del collegio,
su proposta del consiglio direttivo;
    e)  pronunziarsi  su  ogni  questione che le venga sottoposta dal
consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea  venga
richiesta da almeno un quinto dei componenti.
  4.  Spetta  al  consiglio direttivo del collegio regionale svolgere
tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la  tenuta  degli  albi
professionali,   la   vigilanza   sull'esercizio  della  professione,
l'applicazione delle sanzioni disciplinari, la collaborazione con  le
competenti   autorita'   regionali;  il  consiglio  direttivo  svolge
altresi' ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente  legge
e dalle leggi regionali.
  5.  La vigilanza sul collegio regionale dei maestri di sci, nonche'
l'approvazione dei regolamenti di cui alla lettera d)  del  comma  3,
spettano alla competente autorita' regionale.