Art. 15.
                Collegio nazionale dei maestri di sci
  1.  E' istituito il collegio nazionale dei maestri di sci, retto da
un direttivo formato dai presidenti di  tutti  i  collegi  regionali,
nonche'  da  un  eguale  numero di maestri di sci direttamente eletti
dalle assemblee dei collegi regionali.
  2.  I membri del collegio nazionale durano in carica quattro anni e
sono rieleggibili.
  3.  La  vigilanza  sul  collegio  nazionale  dei  maestri di sci e'
esercitata dal Ministero del turismo e dello spettacolo.