Art. 15. Collegio nazionale dei maestri di sci 1. E' istituito il collegio nazionale dei maestri di sci, retto da un direttivo formato dai presidenti di tutti i collegi regionali, nonche' da un eguale numero di maestri di sci direttamente eletti dalle assemblee dei collegi regionali. 2. I membri del collegio nazionale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. 3. La vigilanza sul collegio nazionale dei maestri di sci e' esercitata dal Ministero del turismo e dello spettacolo.